Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Rilascio del duplicato della licenza di  porto d’armi - Circolare 20 aprile 2021

Pervengono, dalle associazioni di categoria, richieste di chiarimenti in ordine alle procedure per il rilascio del duplicato della licenza di porto d’armi e/o del relativo libretto, a causa del furto, smarrimento o deterioramento dell’originale da parte dell’interessato.
Viene, infatti, rappresentato che in alcune realtà territoriali, in tale circostanza, sarebbe avviata la procedura per il rilascio ex novo della licenza di porto d’armi o del libretto, richiedendo anche all’interessato di sottoporsi nuovamente all’accertamento dei requisiti psicofisici di idoneità e, conseguentemente, di ripresentare la certificazione sanitaria prevista dall’art. 1, comma 1, della legge 6 marzo 1987, n. 89.
Al riguardo, pur in assenza di specifiche disposizioni nella vigente normativa di pubblica sicurezza, afferenti alle modalità di rilascio del duplicato di una licenza di polizia, si ritiene che, in applicazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, al rilascio del duplicato debba provvedersi a richiesta dell’interessato, purché l’istanza, in bollo, sia corredata della documentazione strettamente necessaria alla formazione del duplicato stesso, ovvero:
•     della denuncia di smarrimento o di furto della licenza (in alternativa, qualora il duplicato sia richiesto per deterioramento della licenza, all’istanza dovrà essere allegata la licenza medesima);
•          delle fotografie eventualmente necessarie;
•          della marca da bollo da apporre sul duplicato della licenza;
•          del pagamento del costo del libretto, se dovuto.
Il duplicato deve essere rilasciato con i medesimi contenuti e con validità temporale coincidente con quella del documento originale e, sul nuovo libretto, dovrà essere specificato che trattasi di duplicato in sostituzione di quello in precedenza rilasciato.
Contrasterebbe, infatti, con il richiamato principio di proporzionalità dell’azione amministrativa il rilascio di una nuova licenza - avente decorrenza e validità dalla data del rilascio - che produrrebbe l’effetto di comprimere e ridurre in maniera arbitraria la fruizione del titolo rubato, deteriorato o smarrito, ancora in corso di validità al momento dell’evento denunciato.
Nel confidare nella puntuale osservanza delle direttive qui rese, volte a conseguire l’uniformità dell’azione amministrativa, si rappresenta che il presente atto di indirizzo sarà pubblicato sul sito istituzionale della Polizia di Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni sulla trasparenza amministrativa.
L’Ufficio IV - Polizia Amministrativa e di Sicurezza di questo Dipartimento (già Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale), come di consueto, resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Nota: Ai fini del rilascio dei duplicati di documenti, l’art. 47, comma 4, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, prevede che con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà possa essere attestato anche lo smarrimento di documenti di riconoscimento o attestanti stati e qualità personali dell’interessato, nei casi in cui la legge non preveda la denuncia all’autorità giudiziaria. Con riferimento al libretto di porto d’armi e alla licenza, si ritiene necessaria la denuncia anche per il solo smarrimento, attesa la registrazione nel sistema SDÌ di tali documenti e la natura di “carta valori” del libretto.

NOTA
Circolare corretta che dice cose che avevo già scritto undici anni fa. Ovviamente il principio esposto vale per ogni tipo di licenxa, mutatis mutandis.
Il Ministero mi ricorda la storiella di quei dinosauri che eran tanto pesanti e lenti che se gli schiascciavano la coda, il cervello reagiva quanndo la bestia era già estinta! EM


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